Libera Professione
REGOLAMENTO
Premessa
Questo documento costituisce la proposta che il Comitato centrale ha presentato al Consiglio Nazionale della Federazione IPASVI il 28.08.1996. Tale Regolamento è in vigore dall’1.1.1997, si divide in due parti articolate in nove Titoli che complessivamente raccolgono 66 articoli.
Titolo I – Principi generali
Art. 1. L’infermiere svolge una professione al servizio della salute del singolo e della collettività. E’ chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali sempre nuove per favorire, interagendo con tutto il personale sanitario, l’aumento del livello di salute nel Paese. L’attività dell’infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e professionale, potrà essere meglio interpretata e vissuta se costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.
Art. 2. Ai sensi del DM 739/94 la figura dell’infermiere libero professionista comprende le qualifiche di Infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice d’infanzia. Ogni singolo professionista opererà con i limiti o le estensioni della sua qualifica professionale.
Art. 3. L’infermiere esercita la libera professione previa iscrizione all’albo del Collegio IPASVI della provincia dove ha la residenza anagrafica.
Art. 4. L’infermiere esercita la libera professione con coscienza, obiettività, competenza nel rispetto dell’etica professionale, libero da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici.Respinge ogni influenza estranea alla propria attività. Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e classe sociale.
Art. 5. La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’infermiere libero professionista; egli agisce con correttezza, lealtà, sincerità e rispetta l’obbligo della riservatezza.
Art. 6. L’infermiere libero professionista non rinuncia in nessun caso alla sua libertà ed indipendenza professionale.
Art. 7. L’infermiere libero professionista si impegna a mantenersi continuamente aggiornato.
Art. 8. Il comportamento dell’ infermiere libero professionista è consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell’esercizio professionale. Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione, al Collegio cui appartiene ed altri colleghi.
Art. 9. L’infermiere libero professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o altri.
Art. 10. L’infermiere libero professionista rispetta le tariffe professionali e le altre norme in materia di compensi.
Art. 11. L’infermiere iscritto al Collegio IPASVI effettua prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali e non ripetute affinché ciò non comporti concorrenza sleale nei confronti dei colleghi.Forme di volontariato gratuito nell’esercizio dell’attività infermieristica potranno essere svolte solo previa autorizzazione del Collegio Provinciale.
Art. 12. L’infermiere libero professionista in forma individuale o associata attua la pubblicità diretta o indiretta al proprio nome ed alla propria attività nelle forme consentite dalla legge e dai regolamenti.
Art. 13. L’infermiere libero professionista non diffonde avvisi pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali non attinenti all’oggetto della professione.I titoli di infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice d’infanzia devono essere indicati per intero.
Art. 14. L’infermiere dipendente pubblico o privato può esercitare la libera professione nel rispetto del presente regolamento se tale esercizio è permesso dal contratto collettivo di lavoro o espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
Art. 15. L’infermiere libero professionista deve denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.
Titolo II – Rapporto con i clienti
Art. 16. L’infermiere libero professionista informa tempestivamente il cliente dell’accettazione o del diniego dell’incarico. L’infermiere libero professionista si adopera, quando è possibile, affinché l’incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.
Art. 17. Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l’infermiere libero professionista accetta l’incarico solo se ritiene di possedere la specifica capacità necessaria per l’assolvimento del compito assistenziale o se il cliente consente la collaborazione di colleghi con specifica capacità
Art. 18. L’infermiere libero professionista non deve accettare l’incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all’importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell’incarico stesso.
Art. 19. L’infermiere libero professionista all’accettazione dell’incarico illustra al cliente con chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficoltà connesse al relativo piano di lavoro infermieristico.
Art. 20. L’infermiere libero professionista antepone gli interessi del cliente a quelli personali. L’applicazione di tale principio non può tuttavia, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Art. 21. L’infermiere libero professionista garantisce la completa esecuzione dell’incarico di assistenza infermieristica affidatogli.
Art. 22. L’infermiere libero professionista, nel caso di sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà delle prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei casi, di essere affiancato o sostituito da altro professionista.
Art. 23. L’infermiere libero professionista può recedere dall’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Art. 24. L’infermiere libero professionista ha la discrezionalità di interrompere l’incarico in caso che la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e dignità.
Art. 25. Nel caso di recesso dall’incarico l’infermiere libero professionista avverte comunque tempestivamente il cliente, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista. In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.
Art. 26. L’infermiere libero professionista mantiene la riservatezza in relazione alle notizie apprese nell’esercizio della professione che riguardano il cliente o coloro che sono a lui legati dai vincoli familiari.
Art. 27. L’infermiere libero professionista si pone in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione anche stipulando, ove necessario, un’adeguata polizza di assicurazione.
Titolo III – Rapporti con i colleghi
Art. 28. L’infermiere libero professionista è corretto, cortese e cordiale con i colleghi ed evita comportamenti suscettibili di ingenerare concorrenza sleale.
Art. 29. L’infermiere libero professionista non esprime giudizi che possano nuocere alla reputazione