ISTANZA CESSAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSPENSIONE

Nuova procedura per richiedere l’esenzione temporanea dopo la guarigione

Il DL24/22 relativo a “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2022 – Serie Generale n. 70, ha introdotto delle disposizioni che hanno una particolare rilevanza per le ricadute immediate sull’attività degli Ordini. Nel dettaglio, l’art. 8 relativo agli “Obblighi vaccinali” apporta modifiche all’art. 4 del DL 44/21 convertito dalla legge 76/2021 e ss.mm. Tale articolo, infatti, dispone:

  • una nuova procedura per la gestione dei sanitari guariti dal COVID-19 e che di conseguenza sono impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale per un certo periodo. In questo caso il sanitario dovrà presentare APPOSITA ISTANZA (Fac-simile scaricabile dal link in calce) allegando: la documentazione relativa al proprio stato vaccinale e il certificato di guarigione rilasciato dal proprio medico di medicina generale. L’Ordine, quindi, delibererà la cessazione temporanea degli effetti della sospensione, informerà il sanitario e darà comunicazione alla FNOPI (anche per gli adempimenti IMI) e al datore di lavoro, ove noto. La sospensione riprenderà automaticamente efficacia qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita, in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute. Trascorsi 3 giorni dal termine indicato dalle circolari, nel caso in cui l’iscritto non presenti il certificato vaccinale, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia.