Raffronto Polizze Infermieristiche
RAFFRONTO POLIZZE INFERMIERI
CONVENZIONE – CONTRAENTE
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NOTE OGGETTO ASSICURAZIONI DEI CONTRATTI
NOTA (1) XL – WILLIS
Art. 15 – Oggetto dell’Assicurazione
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione all’esercizio dell’attività professionale di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d’infanzia, anche nell’ambito dell’attività di Emergenza 118, svolta nel rispetto della relativa normativa vigente.
Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all’attività professionale esercitata dall’Assicurato nel contesto di una struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l’Assicurato presta la propria opera, o al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
NB In neretto è stata riportata la precisazione relativa all’infermiere che opera in qualità di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
NOTA (2) AIG – AON (AIRS-PROMESA)
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato in relazione ai Sinistri verificatisi nel periodo meglio specificato all’art.2, relativi a Danni Corporali e/o Danni Materiali cagionati a terzi in conseguenza di un fatto colposo, di errore o di omissione, commessi nel lasso temporale indicato al predetto art.2, unicamente nell’esercizio dell’attività professionale.
Rimane inteso che nel caso in cui l’Assicurato svolga l’attività professionale in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario Nazionale (inclusa l’attività intramoenia) la Società terrà indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a rimborsare all’Erario, alla struttura, clinica o istituto a favore del quale l’Assicurato presta la propria opera, o all’ Assicuratore della struttura, clinica o istituto, unicamente qualora egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
NB In neretto è riportata la precisazione relativa all’infermiere che opera in qualità di dipendente del Servizio Sanitario Nazionale
NOTA (3) AM TRUST – ASSIMEDICI (ASSINFERMIERI CSMM)
Art. 3 – Oggetto dell’assicurazione
Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, la Società presta l’assicurazione fino a concorrenza del Massimale e nella forma “claims made” obbligandosi a tenere indenne l’Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di Danni causati a terzi, inclusi i pazienti, nello svolgimento della professione sanitaria di Infermiere e/o Infermiere Pediatrico e/o Assistente Sanitario, nel caso di:
azione di surrogazione esperita dalla società di assicurazioni dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o dal CCNL;
azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria in conseguenza di Danni erariali nei casi previsti dalla legge;
ulteriori danni, inclusi nella rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, a condizione che siano conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del 10% del danno indennizzato.
Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali Danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti o comunque da parte dell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento. L’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per Danni derivanti da interventi di primo soccorso eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita. In tale ipotesi la copertura è altresì estesa ai Danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per ciascun Sinistro di un importo pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00). Resta esclusa dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per incarico dell’Azienda Sanitaria, ad esclusione di quanto previsto al capoverso che precede.
NB La polizza opera esclusivamente per gli infermieri che operano in qualità di dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
COSA E’ LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE?
La responsabilità è definita solidale quando più soggetti sono chiamati a rispondere, per una violazione o comunque per un’obbligazione, in posizione di parità: in questo caso colui che adempie acquisisce un diritto di regresso nei confronti degli altri coobbligati. La responsabilità solidale è ignorata nell’ambito del diritto penale a ragione del principio di personalità della pena, mentre è frequente il suo impiego in ambito civile o amministrativo: in particolare per l’art. 2055 del Cod. Civ, secondo cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno; allo stesso modo sono previste alcune ipotesi di responsabilità, a fronte di violazioni amministrative, nei confronti di soggetti diversi dall’autore dell’illecito, in considerazione del particolare rapporto intercorrente tra questi e l’agente o tra questi e l’oggetto dell’azione, come ad esempio nel caso della responsabilità della persona giuridica per la condotta antigiuridica del suo dipendente o rappresentante.