Tessera professionale europea dal 18 gennaio: istruzioni per l'uso

Gli infermieri (e le altre quattro professioni pilota) potranno chiedere la tessera professionale europea a partire da lunedì 18 gennaio. Si tratta di una procedura elettronica per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi Ue e consente ai professionisti di lavorare in un altro Stato membro LA DOCUMENTAZIONE

 

Da lunedì 18 gennaio gli infermieri (e le altre professioni scelte per la fase pilota)  possibile richiedere la Tessera professionale europea (Epc). 

Si tratta di una procedura elettronica per il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi dell’Unione Europea e consente ai professionisti che l’hanno ottenuta, di lavorare in un altro Stato membro.
 
La Tessera consentirà al Paese destinatario di verificare e conoscere le abilitazioni e le qualifiche professionali in cui il professionista può operare; dimostrerà che il professionista titolare della Tessera ha superato il controllo amministrativo e che le sue qualifiche professionali sono state riconosciute dal Paese estero membro ospitante (o che ha soddisfatto le condizioni previste per la prestazione temporanea di servizi professionali).
 
La tessera professionale europea, ottenuta mediante la procedura elettronica EPC ha una diversa validità:
 
  • illimitata se il professionista si stabilisce definitivamente presso il paese ospitante per il quale ha presentato la domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali e,
  • per 18 mesi se la domanda EPC è per prestazioni temporanee di servizi.
 
La Tessera professionale europea è stata introdotta dalla Direttiva 2013/55/UE (art. 4), pubblicata il 17 gennaio 2014 nella G.U.C.E. L. 354/132 del 28.12.2013 e ha come obiettivo di facilitare il riconoscimento delle qualifiche professionali grazie a un maggiore coinvolgimento delle singole autorità nazionali e all’utilizzo di procedure sempre più automatizzate.
 
La richiesta avverrà on line con apposito account riservato al singolo professionista nell’apposito sito web. Dallo stesso account si potranno presentare più richieste per esempio dirette a più Stati membri. Entro il 18 gennaio gli Stati membri dovranno inserire nel sistema di Informazione del mercato interno (Imi) almeno un’autorità competente per ciascuna delle professioni. 
 
Lo Stato di origine può imporre il pagamento di diritti per il trattamento delle domande di tessera professionale europea fissando un termine ragionevole per il pagamento. 
 
La procedura prevede cinque fasi:
 
  1. invio della domanda on line con produzione delle informazioni e dei documenti necessari;
  2. entro una settimana dalla ricevuta della domanda le autorità competenti dichiarano il ricevimento o richiedono eventuali ulteriori documenti mancanti;
  3. analisi del fascicolo entro tre settimane se la richiesta è per l’esercizio temporaneo dell’attività; il termine può essere più lungo per le professioni che hanno un impatto sulla salute e sulla sicurezza dei pazienti (l’esame della richiesta può durare al massimo 3 mesi); se invece la domanda è di stabilimento il termine per l’analisi del fascicolo è di 3 mesi o di 2 mesi nel caso di professioni riconosciute automaticamente.
  4. se lo Stato membro ospitante non adotta alcuna decisione nei termini previsti, senza interruzione per richiesta di ulteriore documentazione o informazioni aggiuntive, varrà il silenzio- assenso e la Tessera verrà rilasciata.
  5. In caso di rifiuto delle domande le autorità sono tenute a indicare le motivazioni consentendo così al richiedente di presentare eventualmente ricorso avverso. 
Per richiedere la tessera professionale europea basta accedere al sistema, creare un account personale e presentare la domanda allegando tutti i documenti in formato digitale, previa scansione della documentazione e creazione del fascicolo IMI (Internal Market Information).
 
E’ inoltre possibile presentare più di una domanda per lo stesso account, nel senso che il professionista può richiedere che le qualifiche ottenute in Francia siano riconosciute anche in Germania o in Spagna oppure, può modificare o aggiornare le domanda o le informazioni contenute nel proprio fascicolo elettronico EPC.
 
I dati richiesti dalla procedura EPC sono: 
 
  • la professione svolta;
  • il paese verso il quale il professionista intende stabilirsi per esercitare la sua professione, prendere un un diploma,
  • effettuare una formazione o un’esperienza di lavoro;
  • le modalità in cui si prevede di esercitare la professione per cui se prestazione temporanea di servizi o stabilimento;
  • Paese in cui si intende lavorare, ovvero, il paese di destinazione;
  • copia – scansione di tutti i documenti richiesti durante la procedura elettronica EPC.
L’introduzione della tessera permetterà anche di monitorare il grado di aggiornamento delle competenze e della formazione continua perché i professionisti svolgano le proprie attività nel rispetto delle normative.
 
La tessera garantirà:
 
  • trasparenza delle informazioni;
  • aggiornamento e armonizzazione dei requisiti minimi formativi;
  • formazione continua comune;
  • competenze linguistiche;
  • estensione delle regole comunitarie ai singoli Paesi Membri.
Per il momento si tratta di un progetto pilota, inizialmente attivato solo per 5 professioni: infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari, ma sarà presto estesa ad altre professioni, quali medici e ingegneri.
 
I soggetti coinvolti oltre ovviamente al singolo professionista che fa richiesta del rilascio della Tessera sono: lo Stato Membro di origine; lo Stato Membro ospitante.
 
Il primo (Stato Membro di origine) di occupa di:
 
  • verificare e confermare la richiesta presentata dal professionista (da espletarsi entro 2 settimane dalla ricezione della domanda);
  • creare virtualmente la tessera professionale
  • trasmettere, in caso di richiesta di stabilimento (ovvero trasferimento per lo svolgimento stabile di una attività all’estero) all’Autorità competente dello Stato Membro Ospitante il file contente i documenti nel sistema (I.M.I. – International Market Information); tale sistema deve obbligatoriamente essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti relativamente al rilascio e alla convalida della tessera professionale. L’accesso alle informazioni presenti nel file I.M.I. è consentito solo alle Autorità competenti coinvolte e al possessore della Tessera.
Il secondo (Stato Membro Ospitante) nel caso di riconoscimento automatico sulla base della esperienza professionale e di riconoscimento automatico per le professioni settoriali, si occuperà di:
 
  • convalidare la tessera entro un mese dal ricevimento da parte dello Stato Membro di origine;
  • richiedere eventuali ulteriori informazioni in caso di dubbi sulla documentazione prodotta.
La convalida da parte dello Stato Membro ospitante equivale come vero e proprio riconoscimento della qualifica professionale.
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
 IN ALLEGATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E LA BROCHURE DELLA COMMISSIONE URE SULLA
 
 
 

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